1. Entrambi gli sposi, una volta decisa la data definitiva, devono recarsi presso il comune di residenza di entrambi (oppure presso una Circoscrizione di uno dei due) per siglare, con l’apposizione della propria firma, il documento di autocertificazione contenente in sé tutti i loro dati personali (identità, nascita, residenza ecc…) e richiedere quindi l’appuntamento successivo per la c.d. “Promessa di matrimonio” (o giuramento).
2. Trascorsi alcuni giorni (il tempo necessario all’ufficio competente per preparare tutti i
documenti necessari: estratto per riassunto dell’atto di nascita per uso matrimonio e contestuale certificato in bollo contenente residenza, cittadinanza e stato libero), il Comune prenderà contatto direttamente con i futuri sposi per fissare di comune accordo la data del giuramento che dovrà avvenire alla presenza di un
testimone e di almeno un genitore (la cui presenza si palesa indispensabile per la dichiarazione di “non - consanguignità” tra i futuri nubendi). Qualora la presenza del genitore fosse impossibile, il giorno del giuramento si consegnerà la copia integrale dell’atto di nascita rilasciata dal Comune di nascita soltanto al richiedente o ad un parente dell’interessato purché munito di un valido documento di riconoscimento proprio e del richiedente.
3. Certificato di consenso civile alle nozze: Tale certificato, viene rilasciato dopo essersi presentati in comune, previo appuntamento con l’Ufficiale dello Stato Civile, muniti di tutti i documenti necessari e accompagnati da due
testimoni (non necessariamente quelli scelti per il rito ufficiale, e ai genitori, che devono giurare circa l’inesistenza di legami di sangue tra gli sposi.
4. In alcuni casi particolari, tuttavia, è necessario che si consegnino altri documenti insieme a quelli sin ora menzionati:
• Per il matrimonio con uno o entrambi i vedovi: copia integrale dell’atto di morte del precedente coniuge (rilasciata, su autorizzazione certificata della Procura della Repubblica, dal tribunale del Comune di morte).
• Per il matrimonio con o tra minorenni (che, in ogni caso, abbiano compiuto i 16 anni): è necessario il decreto di autorizzazione del tribunale dei Minori (il cui rilascio è appunto previsto, ai sensi dell’art. 84 c.c. che, nel menzionare al primo comma il divieto di contrarre matrimonio ai soggetti che non abbiano ancora compiuto i 18 anni, prevede al secondo comma l’eccezione di tale decreto su ammissione del Tribunale il quale, su istanza dell’interessato, accertata la maturità psico – fisica del richiedente e la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può (con il suddetto decreto emesso in camera di consiglio), ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni).
• Per il matrimonio con uno o entrambi i
divorziati: copia integrale dell’atto di matrimonio precedente completata dall’annotazione della sentenza di annullamento (che viene rilasciata previa autorizzazione della Procura della repubblica competente, dal Tribunale del Comune dove è stato celebrato il matrimonio). Qualora poi non fossero utilmente trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del precedente atto di matrimonio (spatio temporis necessario per escludere eventuali gravidanze in corso da attribuire al precedente matrimonio), la sposa dovrà allegare anche la sentenza di divorzio da richiedere alla Cancelleria del tribunale che l’ ha emessa. La necessità di attendere i 300 giorni menzionati (prima di celebrare le nuove nozze), trova, precipuamente una sua giustificazione normativa nell’art. 89 c.c. (“Divieto temporaneo di nuove nozze”) che, testualmente recita: “Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 gg. dallo scioglimento, annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (tranne le dovute eccezioni (…). Il tribunale con decreto emesso inCamera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 gg precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (…). Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata”.
• Per i futuri sposi che devono legittimare i figli nati dalla loro unione “more uxorio”: è a d’uopo necessaria la consegna dell’estratto di nascita del minore munito delle generalità.
• Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri: per sposare un cittadino membro dell’Unione europea è richiesto il nulla osta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato, su richiesta, dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio Paese d’origine; se poi tale certificato non dovesse contenere tutti i dati anagrafici o se il richiedente abbia cittadinanza austriaca o svizzera deve essere presentato insieme all’atto di nascita (con traduzione non anteriore ai 6 mesi),ai certificati di cittadinanza e residenza nonché al passaporto.
Nel caso di cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità europea, la firma del Console o dell’Ambasciatore, deve essere autenticata dalla Prefettura competente. Se il cittadino straniero risiede in Italia, dovrà anche presentare il certificato di “stato libero” e di “residenza” in carta da bollo (come richiesto per il cittadino italiano). Il giorno del giuramento di matrimonio, è quindi necessaria la presenza di 2 testimoni per i quali è richiesto, oltre al compimento della maggiore età, che siano anche muniti di documenti validi e, se anch’essi stranieri, di aggiornato permesso di soggiorno.
Se uno dei due futuri sposi è di cittadinanza italiana,è richiesta la presenza di un solo testimone e di un genitore (…). I cittadini cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiati politici devono invece richiedere il nulla osta all’Alto Commissariato delle nazioni Unite per i Rifugiati.
I cittadini provenienti dagli Stai uniti, in sostituzione del nulla osta, devono presentare una dichiarazione giurata resa innanzi al Console U.S.A. con firma autenticata dalla Prefettura e atto notorio reso davanti al Pretore.
Occorre quindi specificare che, i tempi per ottenere questi certificati sono piuttosto variabili e, indubbiamente, dipendono in gran parte dalla lentezza o celerità della burocrazia dei luoghi di provenienza; esiste in ogni caso in proposito una convenzione europea (con esclusione di Gran Bretagna e Paesi Scandinavi), in virtù della quale il matrimonio, una volta celebrato, viene automaticamente trascritto anche nei rispettivi Paesi d’origine. Per gli altri Paesi si può invece richiedere un certificato di matrimonio plurilingue che ne permetta la trascrizione in tempi ragionevolmente brevi.
5. Il giorno del giuramento i futuri sposi, il testimone e il genitore si recheranno insieme all’Ufficio Matrimonio muniti di tutti i documenti richiesti in corso di validità, i documenti di identità non scaduti, un modulo da acquistare alla cassa circoscrizionale il cui prezzo varia a seconda del tipo di matrimonio (religioso, civile, celebrato fuori circoscrizione…), un modulo rilasciato dalla parrocchia di appartenenza in caso di matrimonio religioso, 1 marca da bollo da Euro 11,00 e 1 marca comunale da 70,00 centesimi di Euro per la “dichiarazione di non – consanguignità”.
6. Effettuato il giuramento, i futuri sposi, alla presenza di 2 testimoni (non necessariamente quelli scelti per il giorno del rito matrimoniale), dovranno infine firmare la Richiesta delle Pubblicazioni :
Il Codice Civile detta delle regole precise cui, i futuri sposi, debbono necessariamente conformarsi prima di contrarre regolare matrimonio; prima fra tutte, la necessità di affissare le Pubblicazioni di Matrimonio, che resteranno affisse nella Casa comunale per almeno 8 giorni consecutivi comprendenti le 2 domeniche successive e 3 gg di deposito, affinché, rendendo appunto pubblica la volontà delle due persone che intendono contrarre valido matrimonio, chiunque abbia interesse ad opporsi a tale celebrazione, possa farlo nei tempi utili:
• Art. 93 c.c.: Pubblicazione: “La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto civile deve indicare il nome del padre e il nome e cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione”.
• Art. 94 c.c.: Luogo della pubblicazione: “ La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L’ufficiale dello stato civile cui ridomanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell’eseguita pubblicazione”.
• Art. 95 c.c.: Durata della pubblicazione: “L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive”.
• Art. 96 c.c.: Richiesta della pubblicazione:“La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ha da essi ricevuto speciale incarico”.
• Art. 99 c.c.: Termine per la celebrazione del matrimonio: “Il Matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta”.
Successivamente, viene quindi rilasciato dal Comune un certificato di avvenuta pubblicazione, che verrà consegnato all’Ufficiale dello Stato Civile per fissare la data del matrimonio che, dovrà essere esclusivamente celebrato nella casa comunale entro 180 gg. altrimenti, bisognerà ripercorrere l’intero iter burocratico!
7. Il Regime patrimoniale scelto dai futuri coniugi: In base alla nota Legge di riforma del Diritto di Famiglia (Legge 19 maggio 1975, n. 151), con la celebrazione del matrimonio secondo il rito civile, viene automaticamente deciso anche il rito patrimoniale dei futuri coniugi.
La regola prevista dalla nuova normativa di legge prevede che, qualora non venga fatta alcuna richiesta specifica, risulterà implicito che il regime patrimoniale dei coniugi sarà quello della comunione dei beni, in base al quale, tutti i beni acquistati dai nubendi dalla data della celebrazione del matrimonio in poi, rientrano nella proprietà di entrambi in modo tale che i medesimi, possano amministrarli con uguaglianza di poteri. Da tale regime restano invece esclusi i beni acquisiti precedentemente oppure ricevuti in base agli istituti giuridici della donazione o dell’eredità da uno dei due coniugi.
Se invece si intende seguire il regime della separazione dei beni in base al quale, ognuno dei due futuri sposi mantiene la proprietà propri beni, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati acquisiti prima o dopo il matrimonio, bisognerà comunicarlo durante la celebrazione del rito davanti all’Ufficiale dello stato civile, non operando più in automatico tale regime a seguito, della riforma legislativa del ’75. Ricordiamo comunque che la scelta effettuata resta comunque suscettibile di modifica anche ad avvenuta celebrazione nuziale; infatti, sarà sempre possibile passare da un regime all’altro, attraverso la stipula formale di un atto notarile.